Premio Cash vs Welfare
Confronta un premio erogato in busta paga, come premio di risultato con sostitutiva 5% o come welfare esente (1.000/2.000 €): netto per il dipendente e costo per l'azienda.
Confronta un premio erogato in busta paga, come premio di risultato con sostitutiva 5% o come welfare esente (1.000/2.000 €): netto per il dipendente e costo per l'azienda.
L'azienda può erogare un premio come cash in busta paga (contributi e IRPEF ordinaria), come premio di risultato con imposta sostitutiva del 5% (fino a 3.000 € lordi, se previsto da un accordo aziendale o territoriale depositato e con reddito di lavoro dipendente dell'anno precedente non superiore a 80.000 €), oppure come welfare in beni e servizi. I fringe benefit (art. 51 c. 3 TUIR) sono esenti nel 2025-2027 fino a 1.000 € (2.000 € con figli a carico): se il valore supera il limite, l'intero importo diventa imponibile, non solo l'eccedenza. I servizi di welfare dell'art. 51 c. 2 (istruzione, assistenza, sanità integrativa, previdenza complementare) non hanno invece un tetto.
Novità 2026: la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha aumentato a 10 € il limite giornaliero di esenzione per i buoni pasto elettronici (4 € cartacei).
Un importo aggiuntivo può arrivare al dipendente in busta paga, soggetto a contributi (9,19% a carico del lavoratore, circa 29% a carico dell'azienda) e a IRPEF con l'aliquota marginale; come premio di risultato con imposta sostitutiva del 5% se previsto da un accordo aziendale o territoriale e legato a obiettivi misurabili; oppure come welfare, cioè beni e servizi esenti da imposte e contributi entro i limiti di legge. A parità di spesa aziendale il welfare porta al dipendente fino al 40-50% in più di valore.
I beni e servizi dell'art. 51 comma 3 TUIR (buoni acquisto, buoni carburante, rimborso di utenze domestiche, affitto e interessi sul mutuo della prima casa) sono esenti fino a 1.000 € l'anno, elevati a 2.000 € per chi ha figli a carico, per il triennio 2025-2027. La regola è netta: se il valore complessivo supera il limite, anche di un euro, l'intero importo diventa imponibile, non solo l'eccedenza. I servizi dell'art. 51 comma 2 (istruzione dei figli, assistenza a familiari anziani, previdenza complementare entro 5.164,57 €, sanità integrativa entro 3.615,20 €, trasporto pubblico) non hanno invece un tetto comune.
Il welfare non è retribuzione: non concorre al TFR, non produce contributi pensionistici, non fa media per la NASpI e non è pignorabile. Per importi modesti il vantaggio fiscale è molto superiore alla contribuzione persa; per premi elevati e per lavoratori vicini alla pensione il calcolo va fatto con attenzione. Il calcolatore confronta anche la terza via, il premio di risultato al 5%, che mantiene i contributi e quindi la pensione.
Premio di 1.500 € a un dipendente con figli a carico e aliquota marginale 33%. In busta paga il netto è 912,64 € e il costo azienda 2.038,31 €; come premio di risultato al 5% il netto sale a 1.294,04 €; come welfare (entro il limite di 2.000 €) il dipendente riceve tutti i 1.500,00 € e l'azienda spende 1.500 €, risparmiando 538,31 €.
Contributi dip. = Premio × 9,19%
IRPEF = (Premio − contributi) × aliquota marginale
Netto = Premio − contributi − IRPEF
Costo azienda = Premio × (1 + aliquota c/ditta + 1/13,5 − 0,5%)Imposta = (min(Premio, 3.000) − contributi) × 5% + eventuale eccedenza tassata ordinariamenteNetto = Premio (zero imposte e contributi)
Costo azienda = Premio
Se Premio > limite → tutto tassato come cash