Premio di Risultato (5%)

Premio di risultato con imposta sostitutiva del 5% (fino a 3.000 €, reddito ≤ 80.000 €): netto per il dipendente rispetto alla tassazione ordinaria, conversione in welfare, costo azienda con decontribuzione.

⚠ Avvertenza: i risultati hanno finalità puramente indicativa e informativa e non costituiscono consulenza fiscale, legale, previdenziale o del lavoro. I parametri sono quelli dell'anno d'imposta 2026 e possono non tenere conto di situazioni particolari, CCNL, regolamenti comunali o novità normative. Verifica sempre con un professionista abilitato prima di prendere decisioni.

Il premio di risultato detassato al 5%

I premi di risultato legati a incrementi misurabili di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione, previsti da contratti aziendali o territoriali depositati, sono tassati con un'imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali: 10% in via ordinaria, ridotta al 5% per il 2025-2027 (L. 207/2024). Il limite è di 3.000 € lordi annui (4.000 € con coinvolgimento paritetico dei lavoratori) e spetta ai dipendenti privati con reddito di lavoro dipendente dell'anno precedente non superiore a 80.000 €.

I contributi INPS a carico del dipendente (9,19%) restano dovuti e riducono la base della sostitutiva. Il lavoratore può scegliere di convertire il premio, in tutto o in parte, in welfare (beni e servizi art. 51 c. 2-3 TUIR), esente da imposte e contributi. Per l'azienda, in caso di coinvolgimento paritetico, spetta una decontribuzione di 20 punti su 800 € di premio.

Requisiti per la tassazione agevolata

L'imposta sostitutiva si applica ai premi di risultato di ammontare variabile, corrisposti in esecuzione di contratti aziendali o territoriali depositati telematicamente presso l'Ispettorato, collegati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione misurabili con criteri definiti dal DM 25 marzo 2016. Vale per i dipendenti del settore privato con reddito di lavoro dipendente dell'anno precedente non superiore a 80.000 €, entro 3.000 € lordi annui (4.000 € se l'accordo prevede il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro). L'aliquota ordinaria è del 10%; per il 2025, 2026 e 2027 è ridotta al 5%.

Come funziona il calcolo

Il premio resta soggetto ai contributi INPS del 9,19% a carico del dipendente e a quelli a carico del datore; sull'importo al netto dei contributi si applica il 5% al posto dell'IRPEF e delle addizionali. La parte di premio che supera il tetto è tassata in modo ordinario. Il dipendente può rinunciare per iscritto all'agevolazione (utile se ha detrazioni che altrimenti perderebbe) e può scegliere di ricevere il premio, in tutto o in parte, sotto forma di welfare esente da imposte e contributi, se l'accordo lo consente.

Il vantaggio per l'azienda

Il datore non risparmia contributi sul premio in denaro, ma ottiene un dipendente più soddisfatto a parità di spesa. Se l'accordo prevede il coinvolgimento paritetico, spetta una decontribuzione di 20 punti sull'aliquota a carico ditta per un massimo di 800 € di premio. La conversione in welfare azzera invece i contributi e rende il premio deducibile per intero, con un risparmio per l'azienda di circa il 30% dell'importo convertito.

Esempio pratico

Premio di 2.000 € a un dipendente con reddito 35.000 € e aliquota marginale 33%. Contributi INPS 183,80 €, imposta sostitutiva 5% 90,81 €: netto 1.725,39 €. Con la tassazione ordinaria l'IRPEF sarebbe 599,35 € e il netto 1.216,85 €: vantaggio di 508,54 €. Costo per l'azienda 2.717,75 €.

Formule di calcolo
Quota agevolabile = min(Premio cash, 3.000 [4.000]) Contributi dip. = Premio cash × 9,19% Sostitutiva = (Quota agevolabile − contributi) × 5% Eccedenza oltre il tetto: tassazione ordinaria (aliquota marginale) Netto = Premio − contributi − imposte + quota welfare (esente) Costo azienda = Premio × (1 + aliquota c/ditta + TFR) − decontribuzione + welfare
Fonti normative e dati
Art. 1 c. 182-189 L. 208/2015, art. 1 c. 385 L. 207/2024 (5% per 2025-2027), DM 25/03/2016 (criteri), art. 55 DL 50/2017 (decontribuzione coinvolgimento paritetico), art. 51 c. 2-3 TUIR (welfare).
Domande frequenti

Qual è l'aliquota sul premio di risultato nel 2026?

Il 5% di imposta sostitutiva (invece del 10% ordinario) fino a 3.000 € lordi l'anno, per i dipendenti privati con reddito di lavoro dipendente dell'anno precedente fino a 80.000 € e in presenza di un accordo aziendale o territoriale depositato.

Il premio di risultato paga i contributi INPS?

Sì: l'agevolazione riguarda solo le imposte. I contributi (9,19% dipendente e circa 29% datore) restano dovuti e il premio conta per la pensione e per il TFR. Solo la parte convertita in welfare è esente anche dai contributi.

Cosa serve per applicare il 5%?

Un contratto collettivo aziendale o territoriale che preveda il premio con obiettivi incrementali misurabili (produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione), depositato telematicamente entro 30 giorni dalla sottoscrizione. Senza accordo il premio è tassato in modo ordinario.

Conviene convertire il premio in welfare?

Per il dipendente sì in termini di netto immediato (nessuna imposta e nessun contributo), ma perde la contribuzione pensionistica e l'incidenza sul TFR. Per l'azienda il welfare costa meno del premio in denaro. Il calcolatore mostra entrambi i valori.