Interessi di Mora

Interessi per ritardato pagamento in transazioni commerciali (D.Lgs. 231/2002): tasso BCE + 8 punti sull'importo dovuto, più 40€ di risarcimento forfettario per spese di recupero.

⚠ Avvertenza: i risultati hanno finalità puramente indicativa e informativa e non costituiscono consulenza fiscale, legale, previdenziale o del lavoro. I parametri sono quelli dell'anno d'imposta 2026 e possono non tenere conto di situazioni particolari, CCNL, regolamenti comunali o novità normative. Verifica sempre con un professionista abilitato prima di prendere decisioni.

Interessi di mora nelle transazioni commerciali

Il D.Lgs. 231/2002 prevede, nei ritardi di pagamento tra imprese e con la Pubblica Amministrazione, interessi al tasso di riferimento BCE maggiorato di 8 punti percentuali, senza bisogno di costituzione in mora. In più spetta un risarcimento forfettario di 40 € per i costi di recupero, per ogni fattura, oltre agli interessi.

Il tasso BCE è quello in vigore il primo giorno del semestre (pubblicato dal MEF in Gazzetta Ufficiale) e si applica a tutto il semestre. Se il campo tasso resta vuoto il calcolatore usa la tabella dei semestri; per un semestre non ancora in tabella usa l'ultimo tasso noto.

Quando scattano gli interessi di mora

Nelle transazioni commerciali tra imprese, tra professionisti, o con la Pubblica Amministrazione, gli interessi di mora decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza, senza bisogno di costituzione in mora (D.Lgs. 231/2002). Se il contratto non fissa un termine, vale il termine legale di 30 giorni dal ricevimento della fattura o della merce; le parti possono pattuire fino a 60 giorni, oltre solo se non gravemente iniquo per il creditore. Per la PA il termine è di 30 giorni (60 per la sanità). Le clausole che escludono gli interessi o li riducono in modo iniquo sono nulle.

Il tasso: BCE più otto punti

Il tasso legale di mora è il tasso di riferimento della BCE in vigore il primo giorno del semestre (1° gennaio o 1° luglio), pubblicato dal MEF in Gazzetta Ufficiale, maggiorato di 8 punti percentuali. Per il primo semestre 2026 il tasso BCE è del 2,15%, quindi la mora è al 10,15%. Il calcolatore applica il tasso del semestre in cui cade ciascun giorno di ritardo; se preferisci un tasso diverso (ad esempio quello convenzionale pattuito, che non può essere inferiore a quello legale se non per accordo espresso) puoi inserirlo a mano. Fuori dalle transazioni commerciali, tra privati, si applica il tasso legale ordinario (1,60% nel 2026), salvo diverso accordo.

I 40 euro e le spese di recupero

Oltre agli interessi, il creditore ha diritto a un importo forfettario di 40 € a titolo di risarcimento dei costi di recupero, per ogni fattura pagata in ritardo, senza dover provare alcun danno, e al rimborso delle spese ulteriori documentate (solleciti, legale, recupero crediti). Gli interessi di mora incassati sono ricavi tassabili per cassa; per il debitore sono costi deducibili nell'anno in cui vengono pagati.

Esempio pratico

Fattura di 10.000 € scaduta il 31 marzo 2026 e pagata il 30 giugno 2026. Ritardo di 91 giorni nel primo semestre 2026: tasso BCE 2,15% + 8 = 10,15%. Interessi di mora 253,05 €, più 40,00 € di risarcimento forfettario: il debitore deve 10.253,05 € di capitale e interessi, più 40 €.

Formule di calcolo
Tasso di mora = Tasso BCE del semestre + 8 punti Interessi = Σ per semestre: Importo × Tasso di mora × giorni nel semestre / 365 Risarcimento spese recupero = 40 € per fattura (voce separata) Totale dovuto = Importo + Interessi (+ 40 €)
Fonti normative e dati
D.Lgs. 231/2002 art. 2, 4, 5 e 6 (come modificato dal D.Lgs. 192/2012), Direttiva 2011/7/UE, comunicati MEF in GU sul saggio d'interesse semestrale.
Domande frequenti

Qual è il tasso degli interessi di mora nel 2026?

Nel primo semestre 2026 il 10,15%: tasso BCE del 2,15% più la maggiorazione di 8 punti del D.Lgs. 231/2002. Il tasso viene aggiornato ogni semestre con comunicato del MEF.

Gli interessi di mora vanno richiesti o sono automatici?

Nelle transazioni commerciali sono automatici dal giorno dopo la scadenza, senza messa in mora. In pratica vanno però fatturati o richiesti al debitore; la richiesta si prescrive in cinque anni.

Si può rinunciare ai 40 euro?

Il creditore può non chiederli, ma una clausola contrattuale che li escluda in via generale è nulla perché gravemente iniqua. Spettano per ogni fattura, anche se il ritardo è di un solo giorno.

Tra privati vale lo stesso tasso?

No: fuori dalle transazioni commerciali (consumatori, locazioni, rapporti tra privati) gli interessi moratori sono al tasso legale ordinario, 1,60% nel 2026, salvo che il contratto preveda un tasso diverso entro i limiti dell'usura.