I compensi delle collaborazioni coordinate e continuative sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 c. 1 lett. c-bis TUIR): il committente li tassa in busta come sostituto d'imposta applicando l'IRPEF a scaglioni e la detrazione dell'art. 13 TUIR, senza TFR, ferie e mensilità aggiuntive.
Il collaboratore è iscritto alla Gestione Separata INPS: nel 2026 l'aliquota è del 35,03% (33% IVS + 0,72% per maternità, malattia e ANF + 1,31% DIS-COLL) per chi non ha altra copertura, del 24% per pensionati e assicurati altrove. Il contributo è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 trattenuto al collaboratore, fino al massimale di 122.295 €.
Cos'è una collaborazione coordinata e continuativa
La co.co.co. è un rapporto di lavoro autonomo (art. 409 n. 3 c.p.c.) in cui il collaboratore organizza autonomamente il proprio lavoro ma lo coordina con il committente in modo continuativo. Dal 2016 (art. 2 D.Lgs. 81/2015) se il committente organizza anche tempi e luogo della prestazione, il rapporto viene trattato come lavoro subordinato, salvo le eccezioni previste dai contratti collettivi, per professionisti iscritti ad albi e per amministratori e sindaci di società. È la forma tipica per amministratori, collaboratori di associazioni, ricercatori e figure a progetto.
Contributi: la Gestione Separata
Il collaboratore è iscritto alla Gestione Separata INPS. L'aliquota 2026 è del 35,03% (33% IVS più 0,72% per maternità, malattia e ANF e 1,31% per la DIS-COLL) per chi non ha altra copertura previdenziale, del 24% per pensionati e per chi è assicurato in altre gestioni. Il contributo è per due terzi a carico del committente e per un terzo trattenuto al collaboratore, fino al massimale di 122.295 €; il committente lo versa per intero con F24 entro il 16 del mese successivo al pagamento. Non spettano TFR, tredicesima e ferie; spettano indennità di maternità, malattia ospedaliera e la DIS-COLL in caso di fine rapporto.
Tassazione come reddito assimilato
I compensi sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 c. 1 lett. c-bis TUIR): il committente li tassa in busta come sostituto d'imposta con l'IRPEF a scaglioni, applica la detrazione dell'art. 13 TUIR rapportata al periodo e le addizionali, e rilascia la CU. Il collaboratore non emette fattura né ricevuta e non ha partita IVA. Bonus cuneo e trattamento integrativo spettano anche ai co.co.co. con i requisiti di reddito, ma il calcolatore non li include.
Esempio pratico
Compenso annuo 24.000 € per 12 mesi, nessuna altra copertura. Contributi Gestione Separata 8.407,20 € (35,03%): 2.802,40 € trattenuti al collaboratore e 5.604,80 € a carico del committente. Imponibile IRPEF 21.197,60 €, IRPEF netta 2.342,77 € dopo la detrazione di 2.532,68 €, addizionali 487,54 €. Netto 18.367,29 € l'anno (1.530,61 (12 mensilità)); costo totale per il committente 29.604,80 €.