Collaboratore Co.co.co.

Dal compenso lordo di una collaborazione coordinata e continuativa al netto: Gestione Separata 35,03% (1/3 collaboratore, 2/3 committente), IRPEF a scaglioni con detrazione per redditi assimilati, addizionali, costo totale per il committente.

⚠ Avvertenza: i risultati hanno finalità puramente indicativa e informativa e non costituiscono consulenza fiscale, legale, previdenziale o del lavoro. I parametri sono quelli dell'anno d'imposta 2026 e possono non tenere conto di situazioni particolari, CCNL, regolamenti comunali o novità normative. Verifica sempre con un professionista abilitato prima di prendere decisioni.

Tassazione e contributi del collaboratore co.co.co.

I compensi delle collaborazioni coordinate e continuative sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 c. 1 lett. c-bis TUIR): il committente li tassa in busta come sostituto d'imposta applicando l'IRPEF a scaglioni e la detrazione dell'art. 13 TUIR, senza TFR, ferie e mensilità aggiuntive.

Il collaboratore è iscritto alla Gestione Separata INPS: nel 2026 l'aliquota è del 35,03% (33% IVS + 0,72% per maternità, malattia e ANF + 1,31% DIS-COLL) per chi non ha altra copertura, del 24% per pensionati e assicurati altrove. Il contributo è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 trattenuto al collaboratore, fino al massimale di 122.295 €.

Cos'è una collaborazione coordinata e continuativa

La co.co.co. è un rapporto di lavoro autonomo (art. 409 n. 3 c.p.c.) in cui il collaboratore organizza autonomamente il proprio lavoro ma lo coordina con il committente in modo continuativo. Dal 2016 (art. 2 D.Lgs. 81/2015) se il committente organizza anche tempi e luogo della prestazione, il rapporto viene trattato come lavoro subordinato, salvo le eccezioni previste dai contratti collettivi, per professionisti iscritti ad albi e per amministratori e sindaci di società. È la forma tipica per amministratori, collaboratori di associazioni, ricercatori e figure a progetto.

Contributi: la Gestione Separata

Il collaboratore è iscritto alla Gestione Separata INPS. L'aliquota 2026 è del 35,03% (33% IVS più 0,72% per maternità, malattia e ANF e 1,31% per la DIS-COLL) per chi non ha altra copertura previdenziale, del 24% per pensionati e per chi è assicurato in altre gestioni. Il contributo è per due terzi a carico del committente e per un terzo trattenuto al collaboratore, fino al massimale di 122.295 €; il committente lo versa per intero con F24 entro il 16 del mese successivo al pagamento. Non spettano TFR, tredicesima e ferie; spettano indennità di maternità, malattia ospedaliera e la DIS-COLL in caso di fine rapporto.

Tassazione come reddito assimilato

I compensi sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 c. 1 lett. c-bis TUIR): il committente li tassa in busta come sostituto d'imposta con l'IRPEF a scaglioni, applica la detrazione dell'art. 13 TUIR rapportata al periodo e le addizionali, e rilascia la CU. Il collaboratore non emette fattura né ricevuta e non ha partita IVA. Bonus cuneo e trattamento integrativo spettano anche ai co.co.co. con i requisiti di reddito, ma il calcolatore non li include.

Esempio pratico

Compenso annuo 24.000 € per 12 mesi, nessuna altra copertura. Contributi Gestione Separata 8.407,20 € (35,03%): 2.802,40 € trattenuti al collaboratore e 5.604,80 € a carico del committente. Imponibile IRPEF 21.197,60 €, IRPEF netta 2.342,77 € dopo la detrazione di 2.532,68 €, addizionali 487,54 €. Netto 18.367,29 € l'anno (1.530,61 (12 mensilità)); costo totale per il committente 29.604,80 €.

Formule di calcolo
Contributi GS = min(Compenso, 122.295) × 35,03% (24%) Quota collaboratore = 1/3 · quota committente = 2/3 Imponibile IRPEF = Compenso − quota collaboratore IRPEF netta = IRPEF a scaglioni − detrazione art. 13 (rapportata ai mesi) Netto = Imponibile − IRPEF netta − addizionali Costo committente = Compenso + 2/3 dei contributi
Fonti normative e dati
Art. 50 c. 1 lett. c-bis e art. 13 TUIR, art. 2 c. 26 L. 335/1995 (Gestione Separata), Circ. INPS 8 del 03/02/2026 (aliquote 2026), art. 15 D.Lgs. 22/2015 (DIS-COLL), art. 2 D.Lgs. 81/2015 (etero-organizzazione).
Domande frequenti

Quanto prende netto un co.co.co. con 24.000 € lordi?

Circa 18.400 € l'anno, poco più di 1.500 € al mese: al lordo si tolgono un terzo dei contributi Gestione Separata (circa 2.800 €), l'IRPEF con la detrazione per redditi assimilati e le addizionali. Il committente spende circa 29.600 €.

Chi paga i contributi INPS del collaboratore?

Il committente versa l'intero 35,03% con F24: due terzi restano a suo carico, un terzo lo trattiene dal compenso del collaboratore. Per pensionati e assicurati altrove l'aliquota è del 24% con lo stesso riparto.

Il co.co.co. ha diritto a TFR, ferie e tredicesima?

No: non è lavoro subordinato. Ha invece diritto alle tutele della Gestione Separata (maternità, malattia con ricovero, congedo parentale) e alla DIS-COLL, l'indennità di disoccupazione dei collaboratori.

Il collaboratore deve fare la dichiarazione dei redditi?

Riceve la Certificazione Unica dal committente come un dipendente e può presentare il 730. Se ha un solo committente e nessun altro reddito, spesso l'imposta è già corretta in busta.