Preavviso e Indennità Sostitutiva
Giorni di preavviso per licenziamento o dimissioni (tabella CCNL Commercio per livello e anzianità, o giorni del proprio CCNL) e indennità sostitutiva del preavviso lorda e netta.
Giorni di preavviso per licenziamento o dimissioni (tabella CCNL Commercio per livello e anzianità, o giorni del proprio CCNL) e indennità sostitutiva del preavviso lorda e netta.
Nei contratti a tempo indeterminato chi recede deve dare un preavviso nella misura stabilita dal CCNL (art. 2118 c.c.); in mancanza è dovuta un'indennità sostitutiva pari alla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo. Non è dovuto preavviso in caso di giusta causa (art. 2119 c.c.) né, di regola, durante il periodo di prova.
Nel CCNL Terziario Confcommercio il preavviso dipende dal livello e dall'anzianità: da 15 giorni (6°-7° livello, fino a 5 anni) a 120 giorni (quadri e 1° livello, oltre 10 anni); in caso di dimissioni i termini sono ridotti alla metà e decorrono dal 1° o dal 16 del mese. Altri CCNL prevedono tabelle diverse (spesso in giorni di calendario o in mesi).
L'indennità sostitutiva è soggetta a contributi e IRPEF ordinaria ed è utile ai fini del TFR; il periodo di preavviso non lavorato è comunque coperto figurativamente ai fini contributivi.
Nel contratto a tempo indeterminato ciascuna parte può recedere dando il preavviso previsto dal CCNL (art. 2118 c.c.): serve al lavoratore per cercare un nuovo impiego e al datore per sostituirlo. Chi recede senza rispettarlo deve all'altra parte un'indennità sostitutiva pari alla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo. Non è dovuto in caso di giusta causa (art. 2119 c.c.), durante il periodo di prova e, di regola, nei contratti a termine. Il datore può sempre esonerare il lavoratore dal lavorare il preavviso pagando l'indennità.
Nel CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi (Confcommercio) i termini per il licenziamento dipendono dal livello e dall'anzianità: quadri e 1° livello 60, 90 o 120 giorni (fino a 5, da 5 a 10, oltre 10 anni di servizio); 2° e 3° livello 30, 45, 60; 4° e 5° livello 20, 30, 45; 6° e 7° livello 15, 20, 20. Per le dimissioni i termini sono ridotti alla metà. I termini decorrono dal 1° o dal 16 di ogni mese. Altri CCNL (Metalmeccanici, Edilizia, Studi professionali, Turismo, Pubblici esercizi) hanno tabelle diverse, spesso espresse in giorni di calendario o in mesi: per questi il calcolatore accetta i giorni previsti dal contratto.
L'indennità si calcola sulla retribuzione globale di fatto, comprese le mensilità aggiuntive pro-quota e le voci fisse: il calcolatore usa la retribuzione mensile divisa per 30 per ogni giorno di calendario. È soggetta a contributi e a IRPEF ordinaria ed è utile ai fini del TFR. Nelle dimissioni senza preavviso il datore può trattenere l'indennità dalle competenze di fine rapporto (TFR escluso solo se il CCNL lo prevede); nel licenziamento senza preavviso il periodo è comunque coperto ai fini contributivi e dell'anzianità.
Licenziamento di un impiegato di 3° livello Commercio con 7 anni di anzianità e 2.200 € al mese. Preavviso dovuto: 45 giorni di calendario. Se il datore non lo fa lavorare, l'indennità sostitutiva è 3.300,00 € lordi (73,33 € al giorno), cioè 2.307,48 € netti stimati, con 244,44 € di TFR aggiuntivo.
Indennità = Retribuzione mensile × giorni di preavviso / 30
Commercio — Quadri e 1°: 60 / 90 / 120 gg (≤5 / 5-10 / >10 anni)
2°-3°: 30 / 45 / 60 gg · 4°-5°: 20 / 30 / 45 gg · 6°-7°: 15 / 20 / 20 gg
Dimissioni: metà dei giorni
Netto ≈ lordo − 9,19% INPS − IRPEF