Preavviso e Indennità Sostitutiva

Giorni di preavviso per licenziamento o dimissioni (tabella CCNL Commercio per livello e anzianità, o giorni del proprio CCNL) e indennità sostitutiva del preavviso lorda e netta.

⚠ Avvertenza: i risultati hanno finalità puramente indicativa e informativa e non costituiscono consulenza fiscale, legale, previdenziale o del lavoro. I parametri sono quelli dell'anno d'imposta 2026 e possono non tenere conto di situazioni particolari, CCNL, regolamenti comunali o novità normative. Verifica sempre con un professionista abilitato prima di prendere decisioni.

Preavviso di licenziamento e dimissioni

Nei contratti a tempo indeterminato chi recede deve dare un preavviso nella misura stabilita dal CCNL (art. 2118 c.c.); in mancanza è dovuta un'indennità sostitutiva pari alla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo. Non è dovuto preavviso in caso di giusta causa (art. 2119 c.c.) né, di regola, durante il periodo di prova.

Nel CCNL Terziario Confcommercio il preavviso dipende dal livello e dall'anzianità: da 15 giorni (6°-7° livello, fino a 5 anni) a 120 giorni (quadri e 1° livello, oltre 10 anni); in caso di dimissioni i termini sono ridotti alla metà e decorrono dal 1° o dal 16 del mese. Altri CCNL prevedono tabelle diverse (spesso in giorni di calendario o in mesi).

L'indennità sostitutiva è soggetta a contributi e IRPEF ordinaria ed è utile ai fini del TFR; il periodo di preavviso non lavorato è comunque coperto figurativamente ai fini contributivi.

A cosa serve il preavviso

Nel contratto a tempo indeterminato ciascuna parte può recedere dando il preavviso previsto dal CCNL (art. 2118 c.c.): serve al lavoratore per cercare un nuovo impiego e al datore per sostituirlo. Chi recede senza rispettarlo deve all'altra parte un'indennità sostitutiva pari alla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo. Non è dovuto in caso di giusta causa (art. 2119 c.c.), durante il periodo di prova e, di regola, nei contratti a termine. Il datore può sempre esonerare il lavoratore dal lavorare il preavviso pagando l'indennità.

La tabella del CCNL Commercio

Nel CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi (Confcommercio) i termini per il licenziamento dipendono dal livello e dall'anzianità: quadri e 1° livello 60, 90 o 120 giorni (fino a 5, da 5 a 10, oltre 10 anni di servizio); 2° e 3° livello 30, 45, 60; 4° e 5° livello 20, 30, 45; 6° e 7° livello 15, 20, 20. Per le dimissioni i termini sono ridotti alla metà. I termini decorrono dal 1° o dal 16 di ogni mese. Altri CCNL (Metalmeccanici, Edilizia, Studi professionali, Turismo, Pubblici esercizi) hanno tabelle diverse, spesso espresse in giorni di calendario o in mesi: per questi il calcolatore accetta i giorni previsti dal contratto.

Quanto vale l'indennità e come è tassata

L'indennità si calcola sulla retribuzione globale di fatto, comprese le mensilità aggiuntive pro-quota e le voci fisse: il calcolatore usa la retribuzione mensile divisa per 30 per ogni giorno di calendario. È soggetta a contributi e a IRPEF ordinaria ed è utile ai fini del TFR. Nelle dimissioni senza preavviso il datore può trattenere l'indennità dalle competenze di fine rapporto (TFR escluso solo se il CCNL lo prevede); nel licenziamento senza preavviso il periodo è comunque coperto ai fini contributivi e dell'anzianità.

Esempio pratico

Licenziamento di un impiegato di 3° livello Commercio con 7 anni di anzianità e 2.200 € al mese. Preavviso dovuto: 45 giorni di calendario. Se il datore non lo fa lavorare, l'indennità sostitutiva è 3.300,00 € lordi (73,33 € al giorno), cioè 2.307,48 € netti stimati, con 244,44 € di TFR aggiuntivo.

Formule di calcolo
Indennità = Retribuzione mensile × giorni di preavviso / 30 Commercio — Quadri e 1°: 60 / 90 / 120 gg (≤5 / 5-10 / >10 anni) 2°-3°: 30 / 45 / 60 gg · 4°-5°: 20 / 30 / 45 gg · 6°-7°: 15 / 20 / 20 gg Dimissioni: metà dei giorni Netto ≈ lordo − 9,19% INPS − IRPEF
Fonti normative e dati
Art. 2118 e 2119 c.c., CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi Confcommercio art. 236 (preavviso), art. 2120 c.c. (incidenza TFR), Cass. SS.UU. 1058/1995 (natura obbligatoria del preavviso).
Domande frequenti

Quanti giorni di preavviso per le dimissioni nel Commercio?

La metà di quelli del licenziamento: 30/45/60 giorni per quadri e 1° livello, 15/23/30 per 2°-3° livello, 10/15/23 per 4°-5°, 8/10/10 per 6°-7°, a seconda che l'anzianità sia fino a 5, da 5 a 10 o oltre 10 anni. Decorrono dal 1° o dal 16 del mese.

Se mi dimetto senza preavviso cosa succede?

Il datore può trattenere dalle competenze finali l'indennità sostitutiva pari alla retribuzione dei giorni di preavviso non lavorati. Non può trattenerla se le dimissioni sono per giusta causa.

L'indennità di mancato preavviso è tassata?

Sì, come retribuzione ordinaria: contributi INPS e IRPEF a scaglioni nell'anno di pagamento. Concorre anche al TFR.

Il preavviso vale durante il periodo di prova?

No: durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente senza preavviso e senza indennità, salvo che il CCNL preveda un periodo minimo di prova.