Ferie e Permessi Non Goduti

Valore economico delle ferie, ROL ed ex festività residui a fine rapporto: retribuzione giornaliera e oraria secondo i divisori del CCNL, indennità lorda, contributi, IRPEF e netto stimato, incidenza TFR e costo azienda.

⚠ Avvertenza: i risultati hanno finalità puramente indicativa e informativa e non costituiscono consulenza fiscale, legale, previdenziale o del lavoro. I parametri sono quelli dell'anno d'imposta 2026 e possono non tenere conto di situazioni particolari, CCNL, regolamenti comunali o novità normative. Verifica sempre con un professionista abilitato prima di prendere decisioni.

Indennità per ferie e permessi non goduti

Le ferie sono un diritto irrinunciabile (art. 36 Cost., art. 2109 c.c.): le quattro settimane minime di legge non possono essere sostituite da denaro durante il rapporto (art. 10 D.Lgs. 66/2003). Alla cessazione, invece, ferie, ROL ed ex festività non goduti vengono liquidati con un'indennità sostitutiva calcolata sulla retribuzione giornaliera (per le ferie) e oraria (per i permessi).

I divisori dipendono dal CCNL: nel Terziario la retribuzione giornaliera è 1/26 della mensile e quella oraria 1/168; nei Metalmeccanici l'orario è 1/173. L'indennità è imponibile ai fini contributivi e IRPEF con tassazione ordinaria (non separata), e concorre alla base di calcolo del TFR.

Ferie: un diritto che non si monetizza (salvo a fine rapporto)

Le ferie minime di legge, quattro settimane l'anno (art. 10 D.Lgs. 66/2003), vanno godute: due settimane nell'anno di maturazione e le altre due entro i 18 mesi successivi, e non possono essere sostituite da denaro durante il rapporto. Solo alla cessazione le ferie residue, i permessi ROL e le ex festività non fruiti vengono liquidati con un'indennità sostitutiva. Le ferie ulteriori previste dal CCNL possono invece essere monetizzate anche in corso di rapporto se il contratto lo consente. Se il datore non ha messo il lavoratore in condizione di fruire delle ferie, il diritto all'indennità non si prescrive (Corte di Giustizia UE, cause C-619/16 e C-684/16).

Come si valorizzano giorni e ore

La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile lorda per il divisore del CCNL: 26 nel Terziario e in molti altri contratti, 22 in alcuni settori con settimana su cinque giorni. La retribuzione oraria per ROL ed ex festività usa il divisore orario: 168 nel Terziario (40 ore × 4,2), 173 nei Metalmeccanici e nei contratti a 40 ore con 173, 156 per i 36 ore. La retribuzione da considerare è quella globale di fatto, comprese le voci fisse e, per alcuni CCNL, i ratei di tredicesima e quattordicesima.

Tassazione e riflessi sul TFR

L'indennità sostitutiva delle ferie è retribuzione a tutti gli effetti: sconta i contributi INPS (9,19% a carico del lavoratore) e l'IRPEF con tassazione ordinaria, non separata, quindi si somma agli altri redditi dell'anno e può far salire di scaglione. È utile ai fini del TFR (concorre alla base di calcolo) e ai fini della NASpI. Per l'azienda costa i contributi a carico ditta più la quota TFR.

Esempio pratico

Retribuzione mensile 2.200 €, 12 giorni di ferie e 40 ore di ROL residui, CCNL con divisori 26 e 168. Retribuzione giornaliera 84,62 €, oraria 13,10 €: indennità ferie 1.015,38 € più permessi 523,81 € = lordo 1.539,19 €. Contributi 141,45 €, IRPEF stimata 321,48 €: netto 1.076,26 €. Costo per l'azienda 2.099,26 €.

Formule di calcolo
Retribuzione giornaliera = mensile lorda / divisore giornaliero (26 o 22) Retribuzione oraria = mensile lorda / divisore orario (168, 173…) Indennità ferie = giornaliera × giorni residui Indennità permessi = oraria × ore residue Netto ≈ lordo − 9,19% INPS − IRPEF (aliquota marginale) Quota TFR = lordo / 13,5
Fonti normative e dati
Art. 36 Cost., art. 2109 c.c., art. 10 D.Lgs. 66/2003, CCNL Terziario Confcommercio (divisori 26 e 168), CCNL Metalmeccanici (divisore 173), Corte di Giustizia UE C-619/16 e C-684/16 (ferie non godute).
Domande frequenti

Le ferie non godute si possono pagare in busta paga?

Non durante il rapporto per le quattro settimane minime di legge: vanno godute. Alla cessazione tutte le ferie e i permessi residui vengono liquidati con l'indennità sostitutiva. Le ferie aggiuntive previste dal CCNL possono essere monetizzate se il contratto lo consente.

Come si calcola il valore di un giorno di ferie?

Retribuzione mensile lorda diviso il divisore del CCNL (26 nel Commercio, 22 in altri contratti). Con 2.200 € al mese e divisore 26 un giorno vale 84,62 € lordi.

Le ferie non godute sono tassate come il TFR?

No: l'indennità sostitutiva è tassata in modo ordinario (IRPEF a scaglioni e contributi) nell'anno in cui viene pagata, non con la tassazione separata del TFR.

Dopo quanto tempo si perdono le ferie non godute?

Il diritto alle ferie si prescrive in dieci anni, ma se il datore non ha messo il lavoratore in condizione di fruirne (senza avviso e senza sollecito) la Corte di Giustizia UE ha stabilito che le ferie non si perdono e vanno pagate alla cessazione.