Interessi Legali
Interessi legali (art. 1284 c.c.) su un capitale tra due date, giorno per giorno con il tasso di ogni anno dal 2015 (1,60% nel 2026), con o senza capitalizzazione annuale: dettaglio per anno, totale e montante.
Interessi legali (art. 1284 c.c.) su un capitale tra due date, giorno per giorno con il tasso di ogni anno dal 2015 (1,60% nel 2026), con o senza capitalizzazione annuale: dettaglio per anno, totale e montante.
Gli interessi legali (art. 1284 c.c.) sono dovuti su un credito in denaro quando le parti non hanno pattuito un tasso: dalla costituzione in mora del debitore, sulle somme da restituire, sui crediti di lavoro liquidati dal giudice, sulle imposte rimborsate o versate in ritardo con il ravvedimento. Il saggio è fissato ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia entro il 15 dicembre: 1,60% per il 2026, 2% nel 2025, 2,5% nel 2024, 5% nel 2023.
Il calcolatore applica il tasso di ciascun anno attraversato, giorno per giorno, dal giorno successivo alla data iniziale alla data finale inclusa, e restituisce il dettaglio per anno, il totale e il montante. La capitalizzazione annuale (anatocismo) è disponibile come opzione, perché la legge la ammette solo in casi precisi.
Il saggio degli interessi legali è fissato dal Ministero dell'Economia con decreto entro il 15 dicembre, sulla base del rendimento dei titoli di Stato e dell'inflazione, e vale per l'anno successivo: 1,60% nel 2026, 2% nel 2025, 2,5% nel 2024, 5% nel 2023, 1,25% nel 2022, 0,01% nel 2021, 0,05% nel 2020, 0,8% nel 2019, 0,3% nel 2018, 0,1% nel 2017, 0,2% nel 2016, 0,5% nel 2015. Un periodo a cavallo di più anni si calcola a tratti, con il tasso di ciascun anno per i giorni che vi cadono; il calcolatore lo fa da solo e mostra il dettaglio.
Gli interessi legali decorrono dal giorno in cui il credito è esigibile (art. 1282 c.c.) o dalla costituzione in mora, e si contano dal giorno successivo a quella data fino al pagamento incluso. Per regola generale sono semplici: gli interessi scaduti non producono altri interessi (art. 1283 c.c.), salvo che siano dovuti da almeno sei mesi e siano chiesti in giudizio o capitalizzati per accordo successivo alla scadenza. Per questo la capitalizzazione annuale è un'opzione tra i campi avanzati, da usare solo in quei casi.
Il tasso legale si applica ai rapporti tra privati, ai crediti di lavoro, alle restituzioni e, in campo fiscale, al ravvedimento operoso e ai rimborsi. Nelle transazioni commerciali tra imprese e con la Pubblica Amministrazione il ritardo di pagamento produce invece gli interessi di mora del D.Lgs. 231/2002, pari al tasso BCE più otto punti (10,40% dal 1° luglio 2026): un tasso sei volte più alto, che non va confuso con quello legale. Le rate dei tributi hanno tassi propri (4% annuo per le imposte da dichiarazione, 3,5% per gli avvisi bonari).
Capitale di 10.000 € dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026, senza capitalizzazione. Nel 2025 (183 giorni al 2%) maturano 100,27 €, nel 2026 (181 giorni all'1,60%) 79,34 €: interessi legali 179,61 €, montante 10.179,61 €, tasso medio effettivo 1,80%.
Interessi dell'anno = Capitale × tasso dell'anno × giorni nell'anno / 365
Interessi totali = Σ anni attraversati (dal giorno dopo la data iniziale alla data finale inclusa)
Con capitalizzazione annuale: il capitale dell'anno dopo = capitale + interessi dell'anno
Montante = Capitale + Interessi totali